DOCUMENTI PER SPOSARSI



Nell'ordinamento giuridico italiano esistono tre tipi di matrimonio:

- il Matrimonio Civile: (presso il comune), celebrato davanti all'Ufficiale di stato civile;
- il Matrimonio Canonico: (solo in chiesa) celebrato davanti al Ministro del culto cattolico (il Parroco)
- il Matrimonio Concordatario: ( prima al comune e poi in chiesa ) celebrato davanti al Parroco, ma regolarmente iscritto nei registri di stato civile.

Dal 23 Febbraio 1999, (entrata in vigore della legge Bassanini) le modalità di richiesta dei documenti per sposarsi si sono semplificate grazie all'autocertificazioni.

Documenti per il matrimonio civile:

Oggi per il matrimonio civile, occorre che uno dei due fidanzati, circa due mesi prima del matrimonio, si rechi presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, per firmare un documento (con i dati personali degli sposi), chiedente l'appuntamento per la promessa di matrimonio.
Sarà l'ufficio stesso a richiedere tutta la documentazione necessaria, dopo di che contatterà personalmente i futuri sposi per fissare con loro la data del giuramento.
A questo punto tutto è pronto per il Consenso.
Per questo occorrono un testimone e un genitore, (entrambi muniti di un documento di identità valido), in assenza del genitore occorre una copia integrale dell'atto di nascita rilasciata dal comune di nascita. Questo documento si richiede o personalmente o tramite un parente munito di un documento di identità del richiedente.
I testimoni possono essere anche gli stessi che presenzieranno al matrimonio.
Le pubblicazioni verranno esposte per 8 giorni consecutivi alla porta della casa comunale (nei comuni di residenza di entrambi gli sposi); nell'atto saranno indicate le complete generalità degli sposi ed il luogo ove intendono contrarre matrimonio.
La funzione della pubblicazione è quella di portare a conoscenza di tutti l'intenzione dei "futuri sposi" di contrarre matrimonio affinché chiunque vi abbia interesse possa fare opposizione.
Una volta concluse le pubblicazioni, gli sposi dopo quattro giorni otterranno il "nulla osta" al matrimonio che per essere valido dovrà essere celebrato entro 180 giorni, pena la decadenza di validità dei certificati.

CASI PARTICOLARI

Per il matrimonio con o tra minorenni ma che abbiano almeno 16 anni: occorre il decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori.
Per il matrimonio con un divorziato o entrambi: occorre copia integrale dell'atto di matrimonio precedente, completa dell'annotazione della sentenza di annullamento; tale annotazione viene rilasciata dal Tribunale del comune dove e' stato celebrato il matrimonio, previa autorizzazione della Procura della Repubblica competente.
Per il matrimonio con o tra cittadini stranieri: occorre il nulla osta del Consolato o dell'Ambasciata del paese di origine.

Documenti per il rito religioso:

Per il rito religioso gli sposi dovranno procurarsi oltre ai documenti necessari per il matrimonio civile anche i seguenti documenti:

Certificato di Battesimo: da richiedere nella parrocchia in cui è avvenuto il battesimo.

Certificato di cresima: nel caso in cui sul certificato di battesimo sia menzionata anche la data della cresima non c'è bisogno di un ulteriore documento; se così non fosse, lo si deve richiedere nella parrocchia in cui si è stati cresimati.
Se non si è stati cresimati occorre ricevere il sacramento prima del matrimonio

Certificato di libero: occorre solo se uno degli sposi o ambedue, dopo il compimento del 16° anno di età, abbiano vissuto almeno un anno in una diocesi diversa da quella dell'attuale domicilio.

Attestato di frequenza del corso pre-matrimoniale: l'attestato garantisce l'avvenuta frequenza, da parte degli sposi, del corso pre-matrimoniale che si svolge con modalità e frequenza diverse a discrezione delle varie parrocchie.
Una volta ottenuti tutti i documenti, i fidanzati devono presentarsi nella parrocchia prescelta.
Il parroco stabilirà una serie d'incontri per la preparazione al matrimonio per dichiarare il suo consenso alle nozze.
Dopo questo incontro verranno affisse le pubblicazioni religiose che dovranno essere visibili per otto giorni presso la Parrocchia dove verranno celebrate le nozze.
Per il corso pre-matrimoniale, la coppia affiancata da un sacerdote, percorre un percorso spirituale e vocazionale dove si è chiamati a valorizzare il fidanzamento, come tempo di conoscenza e di grazia, toccando gli aspetti, i problemi e le esigenze più importanti che la coppia si ritroverà ad affrontare sin dal giorno del matrimonio.
La partecipazione a questo corso è obbligatoria, senza peraltro che la sua eventuale omissione costituisca un impedimento per la celebrazione delle nozze.
I fidanzati possono scegliere di seguire il corso in una delle parrocchie di provenienza oppure in una terza scelta.
Affinché tale preparazione possa svolgersi con la dovuta serietà e calma è opportuno che i fidanzati, che desiderano celebrare il matrimonio sacramentale si presentino in Parrocchia almeno un anno prima, in modo da concordare con il sacerdote un cammino di fede adeguato alle esigenze e alle possibilità dei futuri coniugi.
Tale corso è considerato come un vero e proprio itinerario di evangelizzazione e catechesi, occasione per riscoprire la fede in Gesù Cristo e nella Chiesa e l'opportunità per approfondire le proprietà fondamentali del matrimonio cristiano.
Durante il corso, che può durare dalle due alle quattro settimane, un gruppo di coppie prossime al matrimonio e il sacerdote, si incontrano periodicamente (ogni settimana circa), per una durata di circa dieci incontri.
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza, indispensabile per chiedere la celebrazione del matrimonio in chiesa.

Per sposarsi in una chiesa diversa da quella degli sposi occorre il nulla osta ecclesiastico da richiedere al Vicariato

Requisiti richiesti dalla legge per contrarre matrimonio:

Aver compiuto il 18° anno d'età per entrambi; tale età può essere abbassata a 16 anni con decreto del Tribunale dei Minori a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica del minore e che incorrano gravi motivi.
La sanità mentale per cui l'interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio.
La libertà di "status" cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili.
L'inesistenza di rapporti di parentela o affinità tra gli sposi.
Il matrimonio è vietato tra, chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato, ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso.
La donna deve attendere almeno 300 giorni dallo scioglimento o l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Non dovrà attendere tale termine se:
- il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi,
- quando il matrimonio non è stato consumato
- o quando lo scioglimento è avvenuto dopo tre anni di effettiva separazione



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